Le disposizioni relative ai "beni paesaggistici" sono contenute nella parte III del d.lgs. 42 del 2004, artt. 131-159. In base alla definizione del testo normativo (art. 131), per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Sono individuati quali beni di interesse paesaggistico i seguenti:
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R. D. n. 1775 del 1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna - le montagne per la parte eccedente 1600 m s.l.m. per la catena alpina e 1200 m s.l.m. per la catena appenninica e per le isole - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
Dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 137-141) Apposite commissioni regionali, su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, formulano una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, che viene pubblicata presso l'albo pretorio dei comuni interessati. Entro 30 gg dalla pubblicazione, i proprietari del bene e tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito di eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico. I provvedimenti, notificati al proprietario/detentore e trascritti nei registri immobiliari, contengono una specifica disciplina di tutela, con l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare I Piani paesaggistici (art. 135 e artt. 143-145) Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante l'elaborazione di piani paesaggistici. L'elaborazione del piano comprende: - la delimitazione di immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree di interesse paesaggistico tutelate per legge, - l'eventuale individuazione di ulteriori immobili ed aree di interesse paesaggistico - l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate - la definizione delle specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree vincolate, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici. Iter procedurale per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146)
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