Questo post inaugura una nuova rubrica del Blog, "Il Giovedì delle Normative", concernente aspetti normativi su Edilizia, Urbanistica, Beni culturali e Paesaggio, Ambiente e Difesa del Suolo, Lavori Pubblici, Prevenzione incendi. In questo primo articolo viene introdotta la normativa nazionale vigente sui Beni culturali e Paesaggio, il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, aggiornato con alcune modifiche introdotte dal D. Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 e dal D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 90. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio si compone di 5 parti: Parte I - Disposizioni generali (Artt. 1-9) Parte II - Beni culturali (Artt. 10-130) Parte III - Beni paesaggistici (Artt. 131-159) Parte IV - Sanzioni (Artt. 160-181) Parte V - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (Artt. 182-184) Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (art. 2, comma 1). Per beni culturali si intendono le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate da legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Di seguito, relativamente ai suddetti beni, esaminiamo il procedimento di verifica/dichiarazione dell'interesse culturale e il procedimento di autorizzazione per interventi edili su immobili.
Ai sensi dell'art. 10, tra i beni immobili culturali rientrano:
Ai sensi dell'art. 11 sono inoltre tutelati, e non possono essere rimossi, distrutti o modificati senza l'autorizzazione della Soprintendenza, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici (cornici, portali, decorazioni pittoriche di pareti e soffitti, bassorilievi, etc.) Verifica dell'interesse culturale (art. 12)
Dichiarazione di interesse culturale (artt. 13, 14, 15 e 16)
Autorizzazione per interventi di edilizia (artt. 21, 22 e 23)
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